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Visti gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge №83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge №134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia Digitale) del decreto legislativo №82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, №82 e s.m.o., che assegna all’Agenzia per l’Italia Digitale la regolamentazione del sistema SPDI e, in particolare l’articolo 71;

Visto il DPCM 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.” pubblicato sulla G.U. Serie Generale №285 del 9 dicembre 2014;

Espletata ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del CAD la procedura di consultazione pubblica;

Sentito ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del D.lgs. №179/2016, il Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale;

Sentite ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del CAD le amministrazioni competenti;

Sentito ai sensi dell’articolo 71, comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito ai sensi dell’articolo 71, comma 1, il parere della Conferenza unificata;

sono emanate le presenti Linee guida.


  1. Le presenti linee guida normano le modalità di rilascio delle identità digitali per uso professionale cui i gestori di identità digitali del sistema SPID devono attenersi. Tali identità digitali sono quelle utili a provare l’appartenenza di una persona fisica all’organizzazione di una persona giuridica e/o la sua qualità di professionista. Le identità in questione, al contrario, non costituiscono prova dei poteri di rappresentanza di una persona giuridica dei quali una persona fisica è eventualmente in possesso né l’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.
  2. Nel caso in cui il gestore dell’identità digitale deleghi all’organizzazione l’attività di verifica dell’identità digitale per il rilascio dell’identità digitale uso professionale per la persona giuridica, sono applicabili anche gli articoli dal 6 al 13.

  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
identità digitale uso professionale

identità digitale SPID contenente un attributo che dichiara tale caratteristica;

identità digitale uso professionale della persona fisica

identità digitale che contiene gli attributi della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;

identità digitale uso professionale per la persona giuridica

identità digitale che contiene gli attributi della persona giuridica e della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;

DPCM

il DPCM 24 ottobre 2014 recante Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;

RGPD

Regolamento (UE) №679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

IdP

gestore dell’identità digitale SPID;

organizzazione

la persona giuridica che stipula un accordo con un IdP al fine del rilascio delle identità digitali di cui alla precedente lettera c in favore di soggetti che agiscono in qualità di dipendenti o, comunque, a nome o per conto dell’organizzazione stessa;

SP

fornitore di servizi nell’ambito della federazione SPID.

Si applicano inoltre le definizioni di cui al DPCM 24 ottobre 2014 e s.m.i..


  1. Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale della persona fisica, il gestore dell’identità deve verificare l’identità personale della persona fisica richiedente. La verifica dell’identità è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l’uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l’autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali per uso professionale e siano di livello pari o superiore a quelle richieste. Tale limitazione non si applica nel caso in cui siano intervenuti specifici accordi di natura privata fra gli IdP.
  2. Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale della persona fisica, il gestore dell’identità deve verificare l’identità personale della persona fisica richiedente. La verifica dell’identità è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l’uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l’autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali per uso professionale e siano di livello pari o superiore a quelle richieste. Tale limitazione non si applica nel caso in cui siano intervenuti specifici accordi di natura privata fra gli IdP.
    1. verificare l’identità personale della persona fisica richiedente;
    2. verificare che il richiedente abbia titolo per richiedere l’identità digitale per la persona giuridica;
  3. La verifica di cui ai precedenti commi 1 e 2 lettera a è effettuata con le modalità e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio dell’identità digitale della persona fisica.
  4. La verifica di cui al comma 2, lettera b è effettuata con modalità preventivamente sottoposte dal gestore dell’identità ad AgID per l’approvazione.

  1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le condizioni per la fornitura dell’identità digitale uso professionale sono oggetto di contrattazione fra le parti.
  2. Al fine della stipula dell’atto di cui al precedente comma 1, l’IdP verifica l’esistenza della persona giuridica, che il firmatario abbia adeguati poteri e la sua identità.

  1. L’identità digitale uso professionale contiene l’attributo-estensione <Purpose> valorizzato come P.
  2. L’attributo oggetto del presente articolo consente ai fornitori di servizi SPID di regolare l’accesso ai servizi dedicati a professionisti e a persone giuridiche.
  3. Resta in carico ai fornitori dei servizi SPID la definizione del livello di autorizzazione associato alla persona fisica risultante dall’identità digitale uso professionale.
  4. L’SP che intende far autenticare un soggetto con l’identità digitale uso professionale, inserisce la seguente estensione SAML nell’authentication request:
<samlp:Extensions xmlns:spid="https://spid.gov.it/saml-extensions">
    <spid:Purpose>P</spid:Purpose>
</samlp:Extensions>

L’IdP consente il processo di autenticazione con identità digitale uso professionale esclusivamente se la richiesta di autenticazione contiene tale estensione.


  1. Negli articoli che seguono si intende per:

    utenza di governo

    identità digitale uso professionale per la persona giuridica abilitata per l’accesso al sistema di gestione delle identità;

    utente di governo

    uno o più soggetti dotati di utenza di governo;

    utenza di gestione

    identità digitale uso professionale per la persona giuridica* abilitata per l’accesso al sistema di gestione delle identità;

    utente di gestione

    uno o più soggetti dotati di utenza di gestione;

    gestori

    i soggetti dotati di utenze di governo o di gestione.

Si applicano, inoltre, le definizioni di cui all’articolo 2 <art.02>.


  1. Il gestore dell’identità digitale SPID che demanda ad una organizzazione la verifica dell’identità dei soggetti cui fornire l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica, deve:
    1. formalizzare l’impegno da parte dell’organizzazione al rispetto di tutti gli obblighi di legge derivanti dal RGPD e, per quanto di competenza, degli obblighi afferenti alla verifica dell’identità del soggetto cui si rilascia tale identità digitale;
    2. assicurarsi che i trattamenti dei dati da parte dei gestori siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico ai sensi dell’art. 28 del RGPD;
    3. fornire le istruzioni necessarie ai gestori per svolgere l’attività cui sono designati nel rispetto della normativa vigente in materia e dei vincoli giuridici derivanti dall’accordo stipulato con l’organizzazione;
    4. assicurarsi che i gestori siano consapevoli delle conseguenze penali derivanti dal furto di identità;
    5. assicurarsi che i gestori siano consapevoli che le credenziali loro fornite sono strettamente personali e che rispondono delle conseguenze del loro utilizzo improprio;
    6. assicurarsi che i gestori siano consapevoli che le operazioni effettuate sono tracciate;
    7. assicurarsi che i gestori siano consapevoli del divieto assoluto di operare o avere le credenziali sia in qualità di utente di governo che di utente di gestione;
    8. rendere disponibile online un servizio che consenta ai gestori di revocare immediatamente le proprie credenziali, modificare la password, verificare le operazioni effettuate con le proprie credenziali;
    9. acquisire l’impegno formale dell’organizzazione di garantire che nessun operatore possa operare sia in qualità di utente di governo sia di utente di gestione e, per quanto di competenza, che le credenziali dei gestori siano utilizzate esclusivamente dai legittimi titolari;
    10. acquisire l’impegno formale dell’organizzazione a richiedere l’immediata revoca delle credenziali dei gestori nel caso in cui abbia rilevato un utilizzo promiscuo delle stesse ovvero nel caso in cui il titolare della stessa lasci l’organizzazione;
    11. acquisire la presa d’atto e l’accettazione da parte dell’organizzazione in merito al divieto assoluto di dotare il medesimo soggetto di utenza di governo e di utenza di gestione;
    12. inviare all’organizzazione via posta elettronica certificata una comunicazione mensile con cui sono comunicati i codici fiscali dei soggetti cui è stata rilasciata l’identità digitale per uso professionale per la persona giuridica, la data di rilascio, l’evidenza delle identità rilasciate nel periodo, l’indicazione dei gestori che hanno concorso al rilascio, nonché quelle cui sono state rilasciate tutte le utenze di gestione e dell’utenza di governo attualmente attive.

  1. Prima di sottoscrivere l’atto che regola il rapporto fra le parti, l’IdP deve verificare la reale esistenza del soggetto giuridico che costituisce parte del rapporto.
  2. L’atto giuridico che instaura il rapporto fra le parti deve contenere:
    1. i nominativi dei soggetti dell’organizzazione che hanno il potere di autorizzare il rilascio e la revoca delle credenziali dei gestori e le modalità con cui tali richieste devono pervenire all’IdP. Tali modalità, devono assicurare l’integrità, l’autenticità, il non ripudio, la tracciabilità e la conservazione delle richieste per il periodo di cui all’art. 7, comma 8, del DPCM;
    2. un indirizzo di posta elettronica certificata dell’organizzazione;
    3. il nominativo e i recapiti dei rispettivi responsabili del rapporto.

  1. Le utenze di governo e di gestione sono rilasciabili dall’IdP ai soggetti per i quali sia stata ottenuta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 <art.08>, comma 2, lettera a che dimostrano la propria identità ai sensi della normativa vigente in materia di rilascio dell’identità digitale SPID.
  2. L’utenza di governo è utilizzabile per l’accesso al sistema di gestione al fine di:
    1. visualizzare l’elenco delle identità digitale uso professionale per la persona giuridica rilasciate in favore della propria organizzazione;
    2. richiedere la revoca delle identità digitale uso professionale per la persona giuridica rilasciate in favore della propria organizzazione;
    3. rendere disponibile l’elenco dei soggetti eleggibili ad ottenere l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica indicandone il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica del soggetto;
    4. visualizzare l’elenco di cui alla precedente lettera c con possibilità di revoca.
  3. L’utenza di gestione è utilizzabile per l’accesso al sistema di gestione al fine di:
    1. visualizzare l’elenco di cui al precedente comma 2 lettera c;
    2. inserire i dati identificativi del soggetto per il quale si sta operando la verifica dell’identità a condizione che tale soggetto sia nell’elenco di cui al precedente comma 2 lettera

      c. I dati da inserire sono: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, numero seriale della Tessera Sanitaria ovvero della Tessera del Codice Fiscale, tipo e numero del documento di riconoscimento, numero di cellulare con prefisso preceduto dal carattere “+” (es. +39123456789), un numero di almeno tre cifre (codice di controllo) scelte dal soggetto. Tale numero non può essere costituito da tre numeri identici. Sono ammessi i seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente. L’indirizzo di posta elettronica del soggetto è quello fornito al comma 2, lettera c e non è modificabile dall’utente di gestione.

    3. dichiarare di aver ottemperato alla verifica dell’identità del soggetto in ottemperanza alla procedura prevista;
    4. visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali ha effettuato la verifica dell’identità e la data della stessa.

  1. Il token di autorizzazione è il risultato dell’algoritmo di hash SHA-256 della stringa di dati contenente i dati personali del soggetto cui rilasciare l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica, un token costituito da una stringa alfanumerica casuale di cinque caratteri e il codice di controllo di cui al precedente art. 9 <art.09>, comma 3, lettera b. Il contenuto di tale stringa è il seguente:

exmaple

nome_cognome_codiceFiscale_numeroDocumento_indirizzoMail_numeroCellulare_token_codiceControllo


  1. Il sistema di gestione è realizzato a cura degli IdP, reso accessibile ai gestori, realizza le funzionalità di cui all’art. 9 <art.09> commi 2 e 3, garantendo la netta separazione dei ruoli.
  2. Il sistema di gestione deve garantire:
    1. la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 32 del RGPD;
    2. la tracciabilità delle operazioni effettuate con le utenze dei gestori, l’indirizzo IP dal quale sono state effettuate, la loro collocazione temporale e la loro conservazione per il periodo di cui all’art. 7, comma 8, del DPCM;
    3. l’impossibilità per l’IdP di accedere ai dati di cui all’art. 9 <art.09>, comma 3, lettera b.
  3. Il sistema di gestione, a seguito della dichiarazione di cui all’art. 9 <art.09>, comma 3, lettera c:
    1. invia al titolare il token via sms o via email;
    2. rende disponibile all’IdP il token di autorizzazione all’emissione dell’identità digitale e, al buon esito dell’operazione, distrugge il codice di controllo di cui all’art. 9 <art.09>, comma 3, lettera b.
  4. L’organizzazione deve garantire adeguata protezione delle stazioni di lavoro utilizzate per accedere al sistema di gestione adeguandosi quantomeno a quanto prescritto dalla Circolare №2/2017 del 28 aprile 2017 recante Misure minime di sicurezza ict per le pubbliche amministrazioni. Dette stazioni di lavoro sono accedute dai gestori previa autenticazione con credenziali senza particolari privilegi (non Administrator/root).

  1. Al fine di ottenere l’identità digitale per uso professionale per la persona giuridica, l’interessato, dopo essere stato autorizzato dall’utente di gestione:
    1. accede al servizio di rilascio dell’identità reso disponibile dall’IdP su canale protetto su cui inserisce il token ricevuto ai sensi dell’art. 11 <art.11>, comma 3, lettera a, i dati personali e il codice di controllo di cui all’art. 9 <art.09>, comma 3, lettera b;
    2. il servizio di rilascio dell’identità dell’IdP, dopo aver ricalcolato il token di autorizzazione con i dati inseriti dall’interessato e averne verificata la corrispondenza con quanto ricevuto dal sistema di gestione ai sensi dell’art. 11 <art.11>, comma 3, lettera b, provvede a rilasciare l’identità digitale inviando almeno una delle credenziali SPID via sms o email ai recapiti ottenuti ai sensi della precedente lettera a. In ogni caso, invia all’indirizzo email dichiarato dall’interessato all’utente di governo una comunicazione in cui si informa di aver rilasciato l’identità digitale.

  1. Le credenziali SPID rilasciate ai gestori sono di livello pari o superiore alle credenziali delle identità digitali per uso professionale per la persona giuridica rilasciabili ai sensi dell’art. 12 <art.12>.

  1. Al fine di consentire ai fornitori di servizi SPID e ai gestori di identità digitale di predisporre quanto necessario, il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal 1 febbraio 2020.