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Aggiunta DDL Zan #6

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# Atto Senato n. 2005 - Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità

- [Atto Senato n. 2005 - Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità](#atto-senato-n-2005---contrasto-della-discriminazione-o-violenza-per-sesso-genere-o-disabilità)
- [Informazioni generali](#informazioni-generali)
- [Articolo 1 - Definizioni](#articolo-1---definizioni)
- [Articolo 2 - Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale](#articolo-2---modifiche-allarticolo-604-bis-del-codice-penale)
- [Articolo 3 - Modifica all'articolo 604-ter del codice penale](#articolo-3---modifica-allarticolo-604-ter-del-codice-penale)
- [Articolo 4 - Pluralismo delle idee e libertà delle scelte](#articolo-4---pluralismo-delle-idee-e-libertà-delle-scelte)
- [Articolo 5 - Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122](#articolo-5---modifiche-al-decreto-legge-26-aprile-1993-n-122)
- [Articolo 6 - Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale](#articolo-6---modifica-allarticolo-90-quater-del-codice-di-procedura-penale)
- [Articolo 7 - Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia](#articolo-7---istituzione-della-giornata-nazionale-contro-lomofobia-la-lesbofobia-la-bifobia-e-la-transfobia)
- [Articolo 8 - Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere](#articolo-8---modifiche-al-decreto-legislativo-9-luglio-2003-n-215-in-materia-di-prevenzione-e-contrasto-delle-discriminazioni-per-motivi-legati-allorientamento-sessuale-e-allidentità-di-genere)
- [Articolo 9 - Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere](#articolo-9---modifica-allarticolo-105-quater-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-luglio-2020-n-77-in-materia-di-centri-contro-le-discriminazioni-motivate-dallorientamento-sessuale-o-dallidentità-di-genere)
- [Articolo 10 - Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza](#articolo-10---statistiche-sulle-discriminazioni-e-sulla-violenza)

## Informazioni generali

Pagina ufficiale: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53457.htm.

## Articolo 1 - Definizioni

- 1-. Ai fini della presente legge:
- a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
- b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
- c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
- d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.

## Articolo 2 - Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale

- 1-. (Vedere differenza)

## Articolo 3 - Modifica all'articolo 604-ter del codice penale

- 1-. (Vedere differenza)

## Articolo 4 - Pluralismo delle idee e libertà delle scelte

- 1-. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

## Articolo 5 - Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122

- 1-. (Vedere differenza)
- 2-. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3-. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

## Articolo 6 - Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale

- 1-. (Vedere differenza)

## Articolo 7 - Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia

- 1-. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
- 2-. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
- 3-. In occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 8 - Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere

- 1-. (Vedere differenza)

## Articolo 9 - Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

- 1-. (Vedere differenza)

## Articolo 10 - Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza

- 1-. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.
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# Decreto Legge 26 Aprile 1993, n. 122 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa
# Decreto Legge 26 Aprile 1993, n. 122 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità

- [Decreto Legge 26 Aprile 1993, n. 122 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa](#decreto-legge-26-aprile-1993-n-122---misure-urgenti-in-materia-di-discriminazione-razziale-etnica-e-religiosa)
- [Decreto Legge 26 Aprile 1993, n. 122 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità](#decreto-legge-26-aprile-1993-n-122---misure-urgenti-in-materia-di-discriminazione-razziale-etnica-religiosa-o-fondata-sul-sesso-sul-genere-sullorientamento-sessuale-sullidentità-di-genere-o-sulla-disabilità)
- [Informazioni generali](#informazioni-generali)
- [Articolo 1: Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi](#articolo-1-discriminazione-odio-o-violenza-per-motivi-razziali-etnici-nazionali-o-religiosi)
- [Articolo 1: Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità](#articolo-1-discriminazione-odio-o-violenza-per-motivi-razziali-etnici-nazionali-o-religiosi-o-fondati-sul-sesso-sul-genere-sullorientamento-sessuale-sullidentità-di-genere-o-sulla-disabilità)
- [Articolo 2: Disposizioni di prevenzione](#articolo-2-disposizioni-di-prevenzione)
- [Articolo 3: Circostanza aggravante](#articolo-3-circostanza-aggravante)
- [Articolo 4: Modifiche a disposizioni vigenti](#articolo-4-modifiche-a-disposizioni-vigenti)
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Fonte: http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/dl_122_1993.pdf.

## Articolo 1: Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
## Articolo 1: Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità

- 1-. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

Expand All @@ -28,16 +28,16 @@ Fonte: http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/dl_122_1993.pdf.
> - 3-. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
> Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

- 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:
- 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei  delitti di cui all'articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del medesimo codice , o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

- a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;
- b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
- c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
- d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

- 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).
- 1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
- 1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
- 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.
- 1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, è determinata dal giudice, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
- 1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
- 1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

## Articolo 2: Disposizioni di prevenzione
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Expand Up @@ -87,6 +87,8 @@ Fonte: http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/D.Lgs.%209%20lu
- e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente;
- f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;
- g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6,con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.
-  2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
- 2-ter. All'attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .
- 3-. L'ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
- 4-. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalità organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche aldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
- 5-. L'ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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